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Ordinanza — n. 14690/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal liability for vehicle receipt due to lack of alternative explanation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14690/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's finding of criminal liability for vehicle receipt. The appellant argued for a violation of law regarding the denial of a mitigating circumstance under Article 648 of the Penal Code. The court rejected this, stating the reasoning was logical and consistent with established case law regarding the continuity between theft and possession.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning logically establishes a substantial discontinuity between theft and possession, and the denial of mitigation is a direct consequence of the intrinsic value of the stolen item.

Parole chiave

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criminal liability vehicle receipt mitigating circumstance inadmissible appeal procedural costs guida nonostante revoca della patente confisca del veicolo a motore guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICINANZA GIANLUCA nato a SALERNO il 10/10/1989 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Salerno ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di un autoveicolo già pronunciata dal Tribunale di Salerno con sentenza 10 febbraio 2019.

2. Il ricorso per cassazione proposto avverso tale provvedimento dall'imputato, VICINANZA Gianluca, e con cui si lamentano violazione di legge'Vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità /nonché violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod pen., è inammissibile. 2.1. Quanto ai profili attinenti alla penale responsabilità, sussiste motivazione logica/ adeguata e coerente al contenuto del fascicolo processuale che valorizza una sostanziale soluzione di continuità fra il furto e la disponibilità del bene da parte dell'imputato desunta dalla condotta del VICINANZA medesimo, anch'essa valutata coerentemente a consolidate massime di esperienza difettando, tra l'altro, alcuna spiegazione alternativa. 2.2. Il diniego dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod pen è palese conseguenza del valore intrinseco e d'uso del bene, in relazione al quale il ricorrente svolge valutazioni meramente ipotetiche e apodittiche.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consigli l'e estensore Il