Italian Court dismisses appeals on aggravated robbery recidivism, citing adequate reasoning and increased danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Di Bisceglie and Kesheleva Givi inadmissible regarding their conviction for aggravated robbery. The defendants argued for violation of law and lack of motivation concerning recidivism, but the court found the lower court's reasoning sufficient regarding the victims' vulnerability and the offenders' dangerousness. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 626 cod. proc. pen.: Appeals lacking merit in recidivism arguments are inadmissible when the lower court provides adequate reasoning on the gravity of conduct and increased danger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI BISCEGLIE MASSIMILIANO nato a CASTELLANA GROTTE il 07/11/1995 KESHELAVA GIVI nato il 22/07/1993 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a fattispecie di rapina aggravata già pronunciata dal GIP del Tribunale di Bari con sentenza 25 maggio 2020.
2. I ricorsi per cassazione proposti avverso tale provvedimento dagli imputati, DI BISCEGLIE Massimiliano e KESHELAVA Givi, sono inammissibili. 2.1. Sono prive di fondamento le doglianze articolate da entrambi i ricorrenti che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in punto riconoscimento della recidiva. Sussiste infatti motivazione adeguata e idonea in relazione alla non trascurabile rilevanza dei precedenti e alla gravità e al carattere odioso della condotta caratterizzata dalla scelta della vittima • in relazione alle condizioni di minorata difesa di costei i tanto da potersi logicamente desumere una ingravescente pericolosità.
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consigli erestensore Il P