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Ordinanza — n. 14688/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated robbery conviction due to lack of merit in arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14688/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Nicola Corsaro inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated robbery and related offenses. The appellant argued for leniency regarding minor damage, recidivism, and general mitigating circumstances, but the court found the lower court's reasoning specific and logical. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 609 cod. pen.: The cassation appeal is inadmissible when the lower court's decision contains specific and congruous motivation regarding the denial of minor damage, the recognition of recidivism, and the absence of general mitigating circumstances, thereby satisfying the requirement of reasoned judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism recognition minor damage mitigation general mitigating circumstances procedural costs award aggravated robbery conviction Cassation Court ruling risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 609 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSARO NICOLA nato a CATANIA il 14/10/1986 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate già pronunciata dal GIP del Tribunale di Catania con sentenza 28 settembre 2020.

2. Il ricorso per cassazione proposto avverso tale provvedimento dall'imputato, CORSARO Nicola, e con cui si lamenta la mancata applicazione dell'attenuante del danno di minima entità, vizio di motivazione in punto riconoscimento della recidiva, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile. 2.1. Sussiste, in punto diniego della circostanza del danno di minima entità, una motivazione specifica e congrua che evidenzia anche la pluralità di voci di danno in relazione alla presenza anche di danni fisici causati a plurimi soggetti, coerentemente alla natura plurioffensivi del delitto contestato. 2.2.

Allo stesso modo, sussiste motivazione logica, adeguata e lineare in punto riconoscimento della recidiva, all'esito di una valutazione della personalità dell'imputato connessa ai precedenti penali che evidenziano una stabilità della scelta criminale da cui desumere un'ingravescente pericolosità. 2.3. Del tutto infondata anche la doglianza in punto mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risultando legittima la valutazione della insussistenza di elementi a favore e la valorizzazione di una condotta determinante un serio pericolo.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il