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Ordinanza — n. 14687/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated robbery conviction due to lack of merit in sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14687/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gioia Mirco Francesco inadmissible, confirming his conviction for aggravated robbery by the Milan Court of Appeal. The appellant argued for a mitigating circumstance regarding minor property damage and challenged the base sentence and aggravations based on his criminal history. The court rejected these claims as unfounded, noting the damage was significant and the appellant's record indicated a lack of reintegration potential.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 173 c.p.; The appeal is inadmissible when the complained-of sentencing decisions lack merit, as the alleged minor damage is not negligible and the defendant's criminal record precludes a finding of insufficient reintegration potential.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility aggravated robbery conviction mitigating circumstance denial sentencing proportionality review reintegration potential assessment commisurazione della pena per rapina reato di poca entità sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sent. n. 6635 del 19/01/2017 Rv. 269241
SU n. 35535 del 2007 Rv. 236914
SU n. 35535 del 2007 Rv. 236914, n.
n. 30177 del 2013 Rv. 256643
236914, n. 30177 del 2013 Rv. 256643, n.
n. 24003 del 2014 Rv. 260201
256643, n. 24003 del 2014 Rv. 260201, n.
n. 7738 del 2015 Rv. 263434
260201, n. 7738 del 2015 Rv. 263434, n.
n. 8530 del 2015 Rv. 262450
263434, n. 8530 del 2015 Rv. 262450).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOIA MIRCO FRANCESCO nato a MILANO 11 11/03/1982 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina aggravata già pronunciata dal Tribunale di Milano con sentenza del 9 dicembre 2020.

2. Il ricorso per cassazione proposto avverso tale provvedimento dall'imputato, GIOIA Mirco Francesco, è inammissibile. 2.1. Le doglianze in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno di minima entità e dal giudizio di valenza risultano manifestamente infondate, difettando nel caso di specie la possibilità di ritenere trascurabile il danno patrimoniale, peraltro prossimo o superiore al valore della pensione sociale, e senza che possa ritenersi rilevante la capacità - diretta o indiretta - del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, Sent. n. 6635 del 19/01/2017 Rv. 269241; conf.

SU n. 35535 del 2007 Rv. 236914, n. 30177 del 2013 Rv. 256643, n. 24003 del 2014 Rv. 260201, n. 7738 del 2015 Rv. 263434, n. 8530 del 2015 Rv. 262450). 2.2. Le doglianze in punto eccessività della pena base e degli aumenti a titolo di continuazione risultano del tutto prive di fondamento, sussistendo adeguata e congrua motivazione che valorizza le modalità del fatto e i precedenti penali dell'imputato che, del resto, evidenziano profili inerenti alla capacità dell'imputato medesimo di svolgere un adeguato percorso di rieducazione.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consiglit3re estensore Il