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Ordinanza — n. 14684/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated robbery due to lack of evidence for arbitrary rights exercise and insufficient sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14684/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Omar Poretti inadmissible regarding his conviction for aggravated robbery. The lower courts found the claim of arbitrary exercise of rights unsubstantiated due to the lack of proven theft, which is a prerequisite for such a defense. Consequently, the court upheld the conviction and sentenced the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the complained-of points are manifestly unfounded or fail to correspond to specific passages of the lower court's judgment, particularly regarding the lack of proof for the factual presupposition of arbitrary rights exercise.

Parole chiave

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inadmissible appeal arbitrary rights exercise aggravated robbery lack of theft proof procedural costs sentencing motivation Cassation dismissal rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009
Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014
(Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORETTI OMAR nato a ALZANO LOMBARDO 11 13/08/1997 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Brescia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina aggravata già pronunciata dal Tribunale di Bergamo con sentenza 15 dicembre 2020. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'imputato, PORETTI Omar.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Le doglianze in punto mancata riqualificazione dei fatti in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni risultano manifestamente infondate, mancando in radice la prova del lamentato e sostanzialmente indimostrato furto che avrebbe costituito presupposto dell'astratta ipotizzabilità della convinzione di azionare una legittima pretesa. Sul punto la motivazione di entrambi i giudici del merito appare congrua e lineare. 2.2. La prospettata inammissibilità dell'appello proposto dal PG inammissibile, in quanto l'articolazione del motivo di ricorso non si confronta con alcun passaggio concreto di tale gravame. 2.3.

Quanto alla determinazione della pena base, questa risulta attestarsi su valori prossimi ai minimi e ben inferiori alla media edittale tanto da non determinare la necessità di un onere motivazionale ulteriore rispetto alla generica allegazione della congruità della pena medesima (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 2.4. La valorizzazione della mancanza di effettivi elementi ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta legittima. (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01) e coerente alla gravità dei fatti, per come evidenziata dalla Corte territoriale.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consigli fè estensore