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Ordinanza — n. 14682/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14682/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14682/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTA LUIGI nato a BAGNO A RIPOLI il 19/01/1988 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; r Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal Tribunale di Firenze con sentenza 30 aprile 2018.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14682/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. 3.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

Parole chiave

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risarcimento dei danni da incidente stradale incidente motociclistico danno patrimoniale spese del veicolo a motore ambito di applicazione ratione materiae obbligo di ridurre il danno

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTA LUIGI nato a BAGNO A RIPOLI il 19/01/1988 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; r Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal Tribunale di Firenze con sentenza 30 aprile 2018.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CARTA Luigi. 2.1. Il ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di minima entità, è inammissibile. Infatti, la pronuncia di appello risulta adeguatamente motivata nella parte in cui si valorizza il non modesto valore del motociclo ricettato in difetto dell'indicazione, sia in sede di appello sia in sede di ricorso, di effettivi elementi idonei a contrastare tale valutazione e dovendosi comunque valorizzare il valore d'uso del bene medesimo.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. 3.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consi iere estensore Il Presd