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Ordinanza — n. 14681/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to sufficient reasoning on criminal responsibility and fact qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14681/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ciro Ascione inadmissible, confirming the lower court's finding of criminal responsibility for robbery. The appellant argued against the conviction, but the court found the reasoning regarding violent shoves and the non-trivial value of the stolen sum to be adequate and sufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 595 cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if the lower court's decision contains sufficient and adequate reasoning regarding criminal responsibility and the qualification of facts, thereby precluding the need for further examination.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sufficient reasoning requirement robbery conviction upheld procedural costs award Cassazione decision commisurazione della pena per rapina furto di lieve entità scippo

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 595 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASCIONE CIRO nato a NAPOLI il 10/06/1984 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina già pronunciata dal Tribunale di Bologna con sentenza 12 novembre 2019.

2. Il ricorso proposto avverso tale provvedimento dall'imputato, ASCIONE Ciro, è inammissibile. 2.1. Sussiste motivazione congrua ed adeguata sia in punto dichiarazione di responsabilità sia in punto qualificazione dei fatti (avendo la Corte ritenuto qualificante la presenza di violenti spintoni, pacificamente inferti alla persona offesa per raggiungere e sottrarre la somma de qua) sia in punto valutazione del carattere non bagattellare della somma sottratta, peraltro proprio perché tale valore corrisponde - secondo parametri ISTAT - alla possibilità di garantire la sussistenza minima ad un soggetto per una settimana.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consi ere estensore Il Pres4.91. , nte