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Ordinanza — n. 14679/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14679/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14679/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI DORIS nato a REGGIO EMILIA il 14/11/1976 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; ,r Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina già pronunciata dal Tribunale di Modena con sentenza 15 maggio 2019.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14679/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

Parole chiave

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risarcimento alle vittime di reati risarcimento del danno civile commisurazione della pena per rapina pena pecuniaria importo della rendita d'invalidità reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI DORIS nato a REGGIO EMILIA il 14/11/1976 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; ,r Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina già pronunciata dal Tribunale di Modena con sentenza 15 maggio 2019.

2. Il ricorso per cassazione proposto dall'imputato, RIZZI Doris, con cui si lamenta violazione di legge'vizio di motivazione in conseguenza della mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di minima entità, è inammissibile. 2.1. Risulta sussistente sul punto motivazione adeguata e congrua che evidenzia come il valore di quanto sottratto corrisponde a circa 1/4 della pensione sociale, il che appare pienamente sufficiente ad escludere che il danno possa essere considerato trascurabile proprio perché parametra tale valore alla possibilità di garantire la sussistenza minima ad un soggetto per una settimana.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consigl re estensore Il Presi