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Ordinanza — n. 14678/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against criminal liability for unauthorized grazing, citing procedural limits and sound reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14678/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, confirming their criminal liability for unauthorized grazing. The defendants argued for a retrial on facts and leniency, but the court found the lower court's reasoning logical and free from errors. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 34 D.Lgs. 274/2000: Appeals against criminal liability judgments are inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound and factually exhaustive, as the cassation court cannot re-evaluate facts or adopt new parameters.

Parole chiave

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criminal liability unauthorized grazing cassation inadmissibility judicial reasoning procedural limits court costs penal code punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 34 del decreto legislativo 274/2000
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio
Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini
Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro
Al contrario, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia perlomeno superiore alla misura media di quell'edittale (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014
La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv.
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARRAPODI GIOVANNI ROCCO nato a LOCRI il 03/01/1974 MARRAPODI GIUSEPPE nato a CASIGNANA il 09/05/1948 avverso la sentenza del 15/06/2021 del TRIBUNALE di LOCRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Locri, pronunciando quale giudice di appello su sentenza del giudice di pace, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a fattispecie di pascolo abusivo già pronunciata dal giudice di pace di Locri con sentenza 21 gennaio 2020.

2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, MARRAPODI Giovanni Rocco e MARRAPODI Giuseppe. 2.1. I ricorsi sono inammissibili. 2.2. Le doglianze in punto dichiarazione di penale responsabilità risultano proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, rimanendo estraneo ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559;

Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nell'articolazione del giudizio, né omissioni decisive o illogicità manifeste. Risultano, infatti, adeguatamente valutate le dichiarazioni della persona offesa in termini di linearità, logicità e coerenza. 2.3.

Risultano manifestamente infondate anche le doglianze riguardanti il mancato riconoscimento della fattispecie della particolare tenuità del fatto/ risultando esaustiva la valutazione del provvedimento impugnato che evidenzia la impossibilità di uscire dal regime tipico previsto dall'art. 34 del decreto legislativo 274/2000 in quanto norma speciale coerente con le peculiarità del rito davanti al giudice di pace e risultando valutata in maniera altresì logica la Costituzione di parte civile in termini di opposizione alla dichiarazione di non procedibilità. 2.4.

Manifestamente infondate le doglianze in punto mancata motivazione della determinazione della pena base. Nel caso di specie, la pena risulta essere stata parametrata in termini prossimi ai minimi edittali e comunque inferiore ai valori medi il che legittima la mera indicazione - anche implicita - della congruità della pena. Al contrario, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia perlomeno superiore alla misura media di quell'edittale (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 2.5.

Manifestamente infondata la censura in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche non potendo queste essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena. A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego, l'assenza di congrui profili di meritevolezza.

La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. 3.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma, il 1 febbraio 2