Cassation appeal dismissed as inadmissible because the mitigating circumstance of low property damage was already considered in the first instance conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Fall Aliou inadmissible. The appellant argued that the appellate court failed to grant the statutory mitigation for low property damage under Article 62, paragraph 4 of the Penal Code. The court ruled that since the limited value of the goods was the very basis for granting the mitigation in the first instance, the specific circumstance cannot be separately invoked again at the cassation level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.; The mitigating circumstance of low property damage is incompatible with the attenuated form of the crime if that same low value was the decisive factor for granting the mitigation in the first instance judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL ALIOU - nato il 08/05/1976 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; -r Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di beni con marchio contraffatto già pronunciata dal Tribunale di Livorno con sentenza 11 marzo 2014.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, FALL Aliou. 2.1. Tale ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione dell'attenuante di quell'art. 62 n. 4 cod pen, è inammissibile perché la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Sez. 7, Ordinanza n. 19744 del 26/01/2016 Rv. 266673; Sez. 2, Sent. n. 43046 del 16/10/2007 Rv. 238508). Al contrario, nel caso di specie, proprio il limitato valore dei beni ha determinato la concessione dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod pen.
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci6 in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consi liere estensore Il Presi.