Cassation appeal dismissed as inadmissible due to reliance on pre-conceived statutory evaluations without individualized sentencing factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gianluca Mariani inadmissible, confirming the lower court's conviction for receipt and knife carrying. The appellant argued that the generic mitigating circumstances were insufficiently valued, but the court found this complaint based solely on pre-conceived assessments of the statutory minimum penalty. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required individualized analysis of the defendant's personal situation or concrete circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 595 cod. proc. pen.: An appeal challenging the valuation of generic mitigating circumstances is inadmissible if it relies exclusively on pre-conceived evaluations of the statutory minimum without addressing specific personal or factual profiles of the accused.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIANI GIANLUCA nato a ROMA il 20/10/1968 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; k Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione e porto di coltello nonché plurime fattispecie di furto e già pronunciata dal Tribunale di Grosseto con sentenza 22 gennaio 2019.
2. Il ricorso per cassazione proposto avverso tale provvedimento dall'imputato, MARIANI Gianluca, con cui si lamenta il giudizio di valenza delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto fondato su preconcette valutazioni sulla eccessività oggettiva del minimo edittale della pena prevista per il delitto di ricettazione, senza indicare alcun profilo afferente alla persona dell'imputato o alla situazione concreta 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il ConsigjFè estensore Il Presi nte