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Ordinanza — n. 14675/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14675/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14675/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPICUZZA FRANCESCO nato a NOTO il 10/08/1989 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Perugia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa tentata in concorso già pronunciata dal Tribunale di Terni con sentenza 17 giugno 2015.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14675/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. 3.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

Parole chiave

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accuse di truffa probabilità di successo del ricorso difetto di legittimazione del ministero pubblico allegazioni inverosimili inverosimiglianza delle persecuzioni censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPICUZZA FRANCESCO nato a NOTO il 10/08/1989 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Perugia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa tentata in concorso già pronunciata dal Tribunale di Terni con sentenza 17 giugno 2015.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, SPICUZZA Francesco. 2.1. Il ricorso, con cui si lamenta la presenza di vizi attinenti alla dichiarazione di penale responsabilità, è inammissibile. Il motivo articolato risulta infatti proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo estraneo ai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559;

Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti (in particolare, le dichiarazioni della persona offesa, gli accertamenti svolti dalla PG presente, la peculiare e contraddittoria condotta dell'imputato) e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nell'articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. 3.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consigl re est