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Ordinanza — n. 14672/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against appellate settlement sentence dismissed for inadmissibility due to procedural grounds and lack of prior notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14672/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's settlement sentence, arguing for reconsideration of sentencing aggravations and citing a lack of prior notice for the hearing. The court ruled that appeals against settlement sentences are strictly limited to specific procedural defects regarding consent and the prosecutor's agreement, excluding substantive sentencing errors, and confirmed that the declaration of inadmissibility occurs without prior notice to the parties.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are inadmissible for substantive sentencing errors and require prior notice, which is not mandated for the declaration of inadmissibility itself.

Parole chiave

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settlement sentence appeal inadmissibility declaration prior notice requirement procedural defects Cassation appeal grounds motivi di cassazione porto abusivo di armi traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
Law n. 103/2017
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019
E' quindi ammissibile il ricorso che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato (Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019 Rv.
Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020
279418 - 13), al consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, ma sono inammissibili le doglianze relative a elementi circostanziali (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020 Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UHLAND BARRIOS CHRISTIAN nato il 21/12/1997 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOeUto avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino, all'esito della rinuncia da parte dell'odierno ricorrente a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio e della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale, ha determinato nei termini richiesti dalle parti la pena in ordine alle imputazioni contestate.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, UHLAND Barrios che ha successivamente depositato memoria con cui lamenta di non avere ricevuto avvisi inerenti all'udienza di trattazione del ricorso. 2.1. Il ricorso, con cui si lamenta la mancata valutazione della possibilità di escludere l'aggravante dell'uso dell'arma, è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge in relazione al ricorso avverso sentenza di concordato in appello. Infatti, la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano.

E' quindi ammissibile il ricorso che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato (Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019 Rv. 279418 - 13), al consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, ma sono inammissibili le doglianze relative a elementi circostanziali (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020 Rv. 279788 - 01). 2.2. Quanto invece alla contestata mancanza di previo avviso al difensore dell'udienza di trattazione davanti a questa Corte, va rilevato che, ai sensi dell'art, 610 comma 5 bis cod proc pen, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza pronunciata ex art. 599 bis cod proc pen avviene senza formalità di procedura e quindi senza previo avviso alle parti.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consiglifre est