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Ordinanza — n. 14669/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's withdrawal of the cassation request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14669/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the appellant, Scaglione Massimo, formally withdrew the request on December 23. The lower court confirmed the appellant's criminal liability for aggravated extortion, but the withdrawal rendered the cassation remedy void. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The withdrawal of a cassation appeal renders the request inadmissible, triggering the mandatory imposition of procedural costs and a monetary fine on the withdrawing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of cassation procedural costs penalty fund fine criminal liability confirmation rinuncia d'eredità procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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Art. 591 cod. proc. pen.
La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 1000,00: infatti, l'art. 616 cod.
art. 591 cod. proc. pen
La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 1000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAGLIONE MASSIMO nato a CATANIA il 13/07/1973 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione pluriaggravata già pronunciata dal GIP del Tribunale di Catania con sentenza 12 maggio 2020.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, SCAGLIONEN9gim, _ 2.1. Con memoria in data 23/12, il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

2. La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 1000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Così deciso1n Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consigli re estensore Il Pres