Italian Court dismisses appeal for lack of admissible grounds regarding sentencing and motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Daniel Bresciani inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The defendant challenged the lower court's sentencing for money laundering, arguing issues regarding motivation and penalty proportionality. The court rejected these claims as they did not fall within the specific grounds permitted for cassation appeals under the relevant criminal procedure code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must strictly adhere to permitted grounds; complaints regarding general motivation or sentencing proportionality are inadmissible if not linked to specific statutory exceptions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRESCIANI DANIEL nato a CARIGNANO il 16/01/1982 avverso la sentenza del 21/09/2021 del GIP TRIBUNALE di ASTIc1a--t--0 avvito alle partiR udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Asti ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti in relazione al contestato delitto di riciclaggio.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, BRESCIANI Daniel. 2.1. Il ricorso, con cui si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla carenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato e alla congruità della pena, propone motivi non consentiti perché non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (cfr. comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017).
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consiglie e estensore Il Presi