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Ordinanza — n. 14667/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for money laundering conviction due to excessive factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14667/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gerardo Fusco inadmissible, confirming his money laundering conviction from 2016. Fusco argued for a re-evaluation of factual elements, but the court found the lower court's reasoning logically sound and free from errors. Consequently, the appeal was rejected, and Fusco was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 617 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding; appeals must remain within the limits of the judgment of legality.

Parole chiave

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money laundering conviction factual re-evaluation limits of cassation procedural inadmissibility judgment of legality guida recidiva in stato di ebbrezza confisca del veicolo a motore guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 617 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio
Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini
234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv.
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSCO GERARDO nato a ALTAVILLA SILENTINA il 17/11/1964 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Salerno ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di riciclaggio già pronunciata dal Tribunale di Salerno con sentenza 30 giugno 2016.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato FUSCO Gerardo. 2.1 II ricorso è inammissibile. 2.2. Il motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo estraneo ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste.

Risultano, infatti, adeguatamente valorizzate le circostanze relative alle modalità di acquisizione dell'automobile incidentata e ai tempi di ritenuta acquisizione dell'automobile rubata 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in € 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consigl;Tre estensor