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Ordinanza — n. 14666/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts were already fully evaluated by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14666/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Lauria's appeal against the Bari Court of Appeal's criminal liability decision inadmissible. Lauria argued against the aggravated extortion conviction, but the court found his arguments exceeded the scope of a cassation review. The court ruled that lower courts have exclusive power to re-evaluate factual elements and logical coherence, which were not challenged here.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 367 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it seeks a re-evaluation of factual elements or a new reconstruction of facts, as these powers belong exclusively to the lower courts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility re-evaluation of facts criminal liability extortion scope of cassation review lower court factual findings minaccia nel diritto penale maggiorazione dissuasiva aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 367 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, sent. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio
Sez. 6, sent. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini
234559; Sez. 6, sent. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv.
Sez. 6, sent. 11194 del 8.3.2012, Lupo
253099; Sez. 6, sent. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIA VINCENZO nato a GRUMO APPULA il 28/02/1982 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione aggravata già pronunciata dal Tribunale di Bari con sentenza 23 marzo 2015.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, LAURIA Vincenzo.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il due motivi di ricorso implicano valutazioni al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo estraneo ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, sent. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, sent. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, sent. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare completo ed esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nell' articolazione del giudizio, né omissioni decisive o illogicità manifeste.

Le condotte descritte dall'operante di PG risultano, infatti, univocamente valutabili in termini di minacce e la valutazione delle stesse logicamente palesa l'infondatezza delle prospettazioni difensive articolate in sede di appello.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consigliere estenso