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Ordinanza — n. 14665/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on aggravated theft, ruling requalification did not violate principle of correlation between accusation and judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14665/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Marcello Pillittu and Valentina Murgia Cocco inadmissible regarding their conviction for aggravated theft. The appellants argued that the appellate court's reclassification of the crime from theft to receiving stolen goods violated the principle of correlation between the accusation and the judgment. The court rejected this claim, holding that the original indictment contained sufficient elements to allow the defendants to defend themselves against the requalified charge.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; In cases of requalification of a crime, the principle of correlation between the accusation and the judgment is not violated if the initial charges included fundamental elements enabling the accused to defend themselves against the facts found.

Parole chiave

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principle of correlation requalification of crime inadmissibility of appeal aggravated theft defense rights revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio diritto a un ricorso effettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 11627 del 14/12/2018
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PILLITTU MARCELLO nato a CAGLIARI il 28/02/1981 MURGIA COCCO VALENTINA nato a CAGLIARI il 22/04/1991 avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a fattispecie di furto aggravato in concorso già pronunciata dal Tribunale di Cagliari con sentenza 18 aprile 2018.

2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, PILLITTU Marcello e MURGIA COCCO Valentina che hanno successivamente depositato memoria con cui ulteriormente affrontà1 motivi articolati in sede di ricorso. 2.1. L'unico motivo articolato, con cui si contesta la riqualificazione del fatto da furto in ricettazione avvenuta in sede di appello, pur essendo rimasta inalterata la pena parametrata dal giudice di primo grado sulla fattispecie di furto aggravato, risulta manifestamente infondato in quanto, per consolidato orientamento di questa Corte, in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza.

Nel caso di specie, l'imputato è stato posto nella condizione di difendersi in relazione al reato per come riqualificato in quanto la contestazione originaria riportava elementi dai quali era agevole individuare la materiale acquisizione della disponibilità delle cose sottratte (Sez. 2, Sentenza n. 11627 del 14/12/2018 Rv. 275770 - 01).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. 3.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consigl ere estens