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Ordinanza — n. 14662/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and procedural timing errors in fraud case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14662/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mariano Francesco inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to identify relevant fraudulent artifices and that the criminal complaint was filed too late. The court rejected these claims, noting the appeal exceeded the limits of the jurisdictional review by attempting to re-evaluate factual elements and misinterpreting the timing of the complaint relative to the defendant's knowledge of the scheme. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 367 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, and a criminal complaint must be filed within the specific timeframe established by the territorial court's assessment of the offender's knowledge.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility fraud criminal responsibility criminal complaint timing factual re-evaluation limits procedural jurisdiction boundaries perseguimento penale per truffa contraffazione di merci frode all'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 367 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio
Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini
Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIANO FRANCESCO nato a GALATINA il 20/11/1969 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Lecce con sentenza 27 aprile 2018.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MARIANO Francesco. 2.1. Il ricorso è inammissibile. 2.2. Il primo motivo di ricorso, con cui si afferma la mancanza di artifizi rilevanti al momento della pattuizione, risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo estraneo ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559;

Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Il ricorrente, fra l'altro, nemmeno si confronta con il tenore della motivazione del provvedimento stesso che evidenzia la natura preordinata della condotta dell'imputato finalizzata a vendere più volte lo stesso bene con pregiudizio della costituita parte civile. 2.3. Ulteriormente aspecifica la formulazione del secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la non tempestività della querela proprio perché non si confronta con la valutazione della Corte territoriale che evidenzia come la querela sia potuta intervenire solo dal momento in cui effettivamente vi era stata conoscenza dell'intero piano architettato dall'imputato, i cui effetti non potevano essere rilevati dalla persona offesa se non al momento in cui l'imputato ha dichiarato di non poter dare esecuzione al preliminare stipulato.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consigliere estens