Ordinanza — n. 14658/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOURFED MALIKA nato il 05/09/1983 SBAI RACHID nato il 11/11/1972 avverso la sentenza del 08/07/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a fattispecie di rapina già pronunciata dal Tribunale di Ancona con sentenza 27 settembre 2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14658/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOURFED MALIKA nato il 05/09/1983 SBAI RACHID nato il 11/11/1972 avverso la sentenza del 08/07/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a fattispecie di rapina già pronunciata dal Tribunale di Ancona con sentenza 27 settembre 2017.
2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, SBAI Rachid e BOURFED Malika. 2.1. I ricorsi sono inammissibili. 2.2. Le doglianze articolate, infatti, risultano essere del tutto generiche in quanto nemmeno si confrontano con alcun passaggio argomentativo della sentenza impugnata. Peraltro, la mancata correlazione tra impossessamento e violenza risulta essere petizione di principio del tutto sganciata dal contenuto del fascicolo processuale, risultando in atti certo l'esercizio di violenza ai danni delle persone che stavano cercando di fermare la donna, quando questa aveva superato le casse dopo essersi impossessata di merce che non intendeva pagare. Quanto poi al giudizio di credibilità della persona offesa, questo risulta essere stato espresso in primo grado in termini logici, lineari e coerenti con il contenuto del fascicolo processuale anche in relazione alla presenza di plurime dichiarazioni pacificamente convergenti e non essere nemmeno stato oggetto di effettive doglianze in sede di appello.
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Cons liere estensor