Ordinanza — n. 14655/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORTINO ORAZIO GIUSEPPE nato a LICATA il 01/08/1988 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina aggravata consumata e tentata e ricettazione di armi già pronunciata dal GIP del Tribunale di Agrigento con sentenza 10 febbraio 2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14655/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORTINO ORAZIO GIUSEPPE nato a LICATA il 01/08/1988 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina aggravata consumata e tentata e ricettazione di armi già pronunciata dal GIP del Tribunale di Agrigento con sentenza 10 febbraio 2020.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, SORTINO Orazio Giuseppe. 2.1. Il ricorso è inammissibile. 2.2. La doglianza in punto determinazione della pena base risulta inammissibile essendo stata determinata detta pena in termini prossimi ai minimi edittali e risultando ampiamente contenuti gli aumenti a titolo di continuazione, con la conseguenza che risulta legittima la mera affermazione di congruità della stessa. 2.2. Per altro verso, il rigetto delle circostanze attenuanti generiche è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, i precedenti penali e la personalità dell'imputato).
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consigli re estensore I