Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly generic reasoning lacking specific balancing of mitigating and aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Iavazzo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Iavazzo argued the lower court failed to balance generic mitigating factors against aggravating circumstances, citing his post-crime behavior and family situation. The court rejected this, finding the appeal's reasoning was so generic that it did not genuinely confront the trial judgment's logic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 546, comma 2 cod. proc. pen.; An appeal based on a claim of manifestly generic reasoning is inadmissible if the alleged defect does not genuinely confront the judgment's logic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IAVAZZO GIOVANNI nato a NAPOLI il 05/10/1975 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Iavazzo Giovanni ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt.. 110, 56, 624, 625 nn.
2) e 7) cod. pen., per avere, in concorso con altri, al fine di trarne profitto, posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di materiali ed arnesi custoditi nell'auto della persona offesa non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà (intervento della polizia giudiziaria). Formula un unico motivo, con cui fa valere il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità, per non avere la Corte formulato un giudizio di bilanciamento fra le concesse attenuanti generiche e le aggravanti contestate ed applicate, nonostante il comportamento collaborativo dell'imputato che ha confessato l'addebito e successivamente al reato si è reinserito, senza commettere altri reati e mantenendo il proprio nucleo familiare, la cui condizione economica è stata aggravata dalla pandemia.
Il ricorso è inammissibile. La Corte ha giustificato ampiamente il rigetto del motivo, chiarendo che l'imputato ha ammesso l'addebito solo per convenienza, non potendo negare di essere l'autore del furto, in quanto raggiunto dalle forze dell'ordine, dopo avere tentato di darsi alla fuga. Il motivo, dunque, non confrontandosi, se non apparentemente con la motivazione, si dimostra connotato da assoluta genericità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il i9 gennaio 2022 Il Consigli e estensore Per il Presidente Maura Nar Frances o Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa Maura Nardin DEPOSITATO IN CAN LERI