Ordinanza — n. 14650/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRAJI SOUFIANE nato il 02/11/1990 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; Erraji Soufiane ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe pronunciata che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt.. 110, 624 bis commi 2 e 3, in relazione all'art. 625 n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 546, comma 2 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14650/2022 — snpen · Corte di Cassazione: cod. pen., perché, in concorso con Ez Zaidi Mourad, Sabre Ismail Ed Dhamany Driss e Azouggagh Mohamed al fine di trarne profitto, dopo avere circondato la persona offesa Matteini Leonardo, cui Ez Zaidi Mourad, Sabre Ismail avevano sottratto un telefono Iphone, mentre tutti si trovavano su un treno, con i complici si impossessava della banconota da euro cinquanta che Matteini, sceso dal treno per inseguirli, offriva loro per ottenere la restituzione del telefono. Formula due motivi di impugnazione. Con il primo fa valere il vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale adeguatamente motivato, travisando le prove, la ricostruzione del fatto.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRAJI SOUFIANE nato il 02/11/1990 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Erraji Soufiane ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe pronunciata che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt.. 110, 624 bis commi 2 e 3, in relazione all'art. 625 n.
5) cod. pen., perché, in concorso con Ez Zaidi Mourad, Sabre Ismail Ed Dhamany Driss e Azouggagh Mohamed al fine di trarne profitto, dopo avere circondato la persona offesa Matteini Leonardo, cui Ez Zaidi Mourad, Sabre Ismail avevano sottratto un telefono Iphone, mentre tutti si trovavano su un treno, con i complici si impossessava della banconota da euro cinquanta che Matteini, sceso dal treno per inseguirli, offriva loro per ottenere la restituzione del telefono. Formula due motivi di impugnazione. Con il primo fa valere il vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale adeguatamente motivato, travisando le prove, la ricostruzione del fatto.
Ricorda che Erraji Soufiane è stato assolto da primo giudice in ordine al furto del telefono, commesso solo da Ez Zaidi Mourad, Sabre Ismail, i quali l'avevano sottratto alla persona offesa mentre si trovavano tutti sul treno, da cui erano precipitosamente scesi, inseguiti da Matteini, il quale raggiuntili offriva la banconota di cinquanta euro per ottenere la restituzione del telefono. La Corte ascrive ad Erraji il furto della banconota, che fu strappata di mano a Matteini e venne ritrovata nelle tasche di Ez Zhaidi sulla base del fatto che Erraji e gli altri che avevano circondato la vittima la 'deridevano' Siffatta circostanza non è rappresentata dalla visione del filmato che ha ritratto la scena, oggetto dei rilievi della Polizia giudiziaria, che dà atto che essi ridevano e non deridevano la vittima, ciò dimostrando che il tira e molla della banconota offerta da Matteini fosse percepito da Erraji come un gioco, non certo come furto, tanto è vero che neppure i passanti chiamarono le forze dell'ordine.
Con il secondo motivo si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante. Osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, l'appello proposto concerneva anche la misura della pena, essendo contestata l'applicazione di un trattamento sanzionatorio non differenziato rispetto agli altri autori del reato Ed Dhamany Driss e Azouggagh Mohamed, la cui pericolosità sociale era evidenziata in sede di applicazione della recidiva. Assume che la doglianza investendo la pena riguardava anche il bilanciamento delle circostanze.
Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo formulato introduce doglianze inerenti alla ricostruzione del fatto, il cui vaglio non rientra nei limiti del sindacato di legittimità. Ed invero, "In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (da ultimo:
Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601; in precedenza cfr. Cass. pen., Sez. 4, n. 35964 del 28 settembre 2006, Riv. 234622; Sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Riv. 244623 Cass. pen., Sez. 4, n. 14624 -del 20 marzo 2006, Riv. 233621; Sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Riv. 239789; Sez. 4, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Riv. 253099). Il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto inerente al trattamento punitivo, la cui congruità è giustificata dalla Corte territoriale, con motivazione coerente, che dà atto che la misura della pena si colloca nei limiti del minimo edittale, mentre non risulta con il gravame proposta alcuna censura sul bilanciamento delle circostanze.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2022 Il Consigli re estensore Per il Iresidente Maura Nar n Francesco 1aria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa