Italian Court dismisses appeal against theft conviction for electricity due to procedural defects and lack of specific mitigating factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Ferrarese's appeal against his theft conviction for electricity inadmissible. Ferrarese argued for leniency based on the value of stolen energy, general mitigating circumstances, and alleged fraud, but the lower court denied these points. The Supreme Court rejected the appeal because the first and third grounds were not properly raised in the original indictment, while the second ground failed because the statutory presumption of unfitness for leniency does not require detailed justification when no positive elements exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4, Art. 62 bis, Art. 625 n. 2 Codice Penale; Appeals based on omitted mitigating circumstances or procedural errors are inadmissible if not raised in the original indictment or if the statutory presumption of unfitness precludes detailed justification without positive elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARESE LUIGI nato a MARTINA FRANCA il 01/12/1988 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ferrarese Luigi ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 n.
2) per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di energia elettrica, prelevandola dalla rete di proprietà dell'Enel, allacciandosi a monte del contatore con cavo bipolare. Formula tre motivi di impugnazione. Con il primo lamenta si duole della mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
4) cod. pen.. Denuncia il mancato accertamento da parte del giudice di merito del valore dell'energia sottratta, al fine di valutare l'entità del danno, ai fini dell'applicazione dell'attenuante ed ancor prima dell'art. 131 bis cod. pen., i cui presupposti sono entrambi configurabili Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 62 bis cod. pen. per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate sulla base della mera constatazione della sussistenza di un precedente penale, non emergente dal certificato penale dell'imputato. Con il terzo motivo fa valere la violazione dell'art. 625 n.
2) cod. pen., in ordine alla sussistenza del mezzo fraudolento, non essendo risultato che Ferrarese abbia proceduto personalmente all'allacciamento a monte del contatore, avendo egli affittato l'appartamento nella situazione in cui si trovava ed avendo, in ogni caso, sempre pagato le bollette della luce, di importo non irrisorio. Il ricorso è inammissibile. Il primo ed il terzo motivo sono inammissibili in quanto non risultano essere stati proposti con l'atto di gravame, non essendo riportati dalla sentenza e non essendo fatta valere la mancanza grafica della motivazione.
Il secondo motivo è inammissibile. Va ricordato, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;
Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Nel caso di specie, indipendentemente dall'accenno al precedente penale di cui il ricorrente assume l'insussistenza, la Corte nega le attenuanti generiche in assenza di elementi positivi, neppure in questa sede indicati dall'imputato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali é della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigli re estensore Per il IPresidente Maura Nar Francesco k ria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa Maura Nardi