Italian court dismisses appeal claiming garage theft lacks private residence connection despite different address numbers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft involving bicycles and personal items. The appellant argued that the garage, located at a different street number, did not constitute a 'private residence' under Article 624-bis of the Penal Code. The court rejected this, citing recent precedent that a garage qualifies as a private residence if it is functionally connected to the dwelling and accessible only with the owner's consent, regardless of the address discrepancy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624-bis c.p.; Art. 624 c.p.: A garage constitutes a private residence for the purpose of aggravated theft if it is a dependency of the dwelling where private life acts occur non-occasionally and is inaccessible without the owner's consent, irrespective of a different street number.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALVAREZ RODRIGUEZ MICHAEL STEVE - C.U.I. 04GJPIN nato il 24/09/1995 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alvarez Rodriguez Michael Steve ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe pronunciata che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624 bis, 625 n.
2) e 7) cod. pen., per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, dì due biciclette e di altri oggetti personali (guanti e zaini), introducendosi nel garage di pertinenza dell'abitazione della persona offesa, forzando la serratura. Formula un unico motivo, con cui fa valere la falsa applicazione dell'art. 624 bis cod. pen.. Sostiene che la Corte territoriale, rigettando il motivo con cui si insisteva per la riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 624 cod. pen., ha ignorato i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 31345/2017 in ordine alla nozione dì privata dimora.
Assume che, nel caso di specie, non può ritenersi presente il collegamento fra il garage ,e l'appartamento della persona offesa, collocati in due numeri civici diversi. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha anche recentemente chiarito che "Integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all'interno di un garage mediante la forzatura della porta d'ingresso, trattandosi di luogo che costituisce pertinenza dell'abitazione, ove si compiono in maniera non occasionale atti della vita privata, e che non è accessibile senza il consenso del titolare. (Sez. 4, Sentenza n. 5789 del 04/12/2019, dep. 14/02/2020, Rv. 278446).
Di nessun rilievo è la circostanza che il garage corrisponda ad un numero civico diverso, ma come spiega la Corte adiacente, ove sia provato il collegamento con l'abitazione, ritenuto sussistente nel caso di specie. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci o il 19 gennaio 2022 Il Co sigliere estensore Per il P esidente Maur Nardin Francesco Fvaf Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa Maura Nar