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Ordinanza — n. 14638/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14638/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14638/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRZÌ ANTONINO nato a CATANIA il 25/03/1995 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; Virzi Antonino ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 n.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 14638/2022 — snpen · Corte di Cassazione: per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di un infisso e di materiale edile sottraendoli da un edificio abbandonato di proprietà del Comune di San Pietro in Clarenza. Formula due motivi di impugnazione. Con il primo lamenta il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità per non avere adeguatamente approfondito la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo, essendo chiaro che l'imputato riteneva di trovarsi di fronte a res derelictae, rispetto alle quali non era possibile per alcuno esprimere dissenso sull'impossessamento.

Parole chiave

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esplosivi e articoli pirotecnici porto abusivo di armi bene sequestrato infrazione alla legge sulle armi convalida del sequestro inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRZÌ ANTONINO nato a CATANIA il 25/03/1995 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Virzi Antonino ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 n.

7) per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di un infisso e di materiale edile sottraendoli da un edificio abbandonato di proprietà del Comune di San Pietro in Clarenza. Formula due motivi di impugnazione. Con il primo lamenta il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità per non avere adeguatamente approfondito la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo, essendo chiaro che l'imputato riteneva di trovarsi di fronte a res derelictae, rispetto alle quali non era possibile per alcuno esprimere dissenso sull'impossessamento.

Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 62 bis cod. pen. per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate sulla base della mera constatazione della sussistenza di un precedente penale, nonostante la presenza di elementi positivi, quale la confessione resa dall'imputato, che, pur non costituendo contributo processuale, non può non rilevare ai fini della concessione della diminuente. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile, in quanto meramente riproduttivo dell'analoga censura già formulata in sede di appello, cui la Corte ha dato adeguata risposta, precisando che secondo la giurisprudenza di legittimità affinché possa ritenersi 'abbandonata' la cosa è necessario che risulti che per lo stato in cui si trova, il luogo e le condizioni sia chiaro che l'avente diritto voleva disfarsene definitivamente, mentre nel caso di specie l'infisso era regolarmente montato e quindi non si presentava in uno stato equivocabile come abbandono.

Il secondo motivo è inammissibile. Va ricordato, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;

Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Nel caso di specie, la Corte nega le invocate circostanze attenuanti generiche in relazione all'assenza,di elementi positivi, chiarendo che le condizioni di disagio economico dell'imputato sono state tenute in considerazione in relazione alla determinazione della misura della pena. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Per il Pr sidente Maura rdin Francesco MrÀa Ciampi Ai sensi dell'art. 5 6, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa Mau