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Ordinanza — n. 14635/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14635/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14635/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO ALESSANDRO VALENTINO nato a CATANIA il 14/02/1978 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; Longo Alessandro Valentino ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn.

Regesto Legislator

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art. 707 cod. pen, art. 56 cod. pen, art. 99, comma 4 cod. pen, art. 546, comma 2 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14635/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Le medesime considerazioni di adeguatezza della motivazione si estendono al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, avendo la Corte correttamente osservato che il valore complessivo dei beni rubati (pari ad euro cinquecento) non è affatto minima e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, rappresenta fatto irrilevante l'immediata restituzione al proprietario. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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alibi responsabilità penale dei minori testimone a carico facoltà di astenersi dal testimoniare verdetto di colpevolezza allegazioni d'asilo contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 707 cod. pen
Con il secondo fa valere la falsa applicazione dell'art. 707 cod. pen..
art. 56 cod. pen
Con il primo fa valere la violazione della legge penale in ordine all'art. 56 cod.
art. 99, comma 4 cod. pen
pen., rilevando che lo scarso valore dei beni oggetto della condotta, immediatamente restituiti al proprietario, nonché dell'art. 99, comma 4 cod. pen., non essendo adeguatamente motivata l'applicazione della recidiva, ritenuta sulla base dei meri precedenti penali.
art. 546, comma 2 cod. proc. pen
Così deciso L1 19 gennaio 2022 Il Consi liere estensore Per il Pr Maura N din Francesco Ma Ai sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO ALESSANDRO VALENTINO nato a CATANIA il 14/02/1978 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Longo Alessandro Valentino ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn.

2) cod. pen. per essersi impossessato, in concorso con altri, al fine di trarne profitto, di prodotti alimentari del valore complessivo di quattrocento euro e della somma di cento euro, introducendosi nel negozio di ortofrutta della persona offesa, cui li sottraevano, nonché del reato di cui all'art. 707 cod. pen., per essere Longo Alessandro Valentino in possesso di strumenti atti allo scasso. Formula tre motivi. Con il primo fa valere la violazione della legge penale in ordine all'art. 56 cod. pen., per avere i giudici di merito ritenuto la fattispecie del furto consumato, nonostante l'azione furtiva non si fosse perfezionata, non avendo l'imputato ed il concorrente mai conseguito la disponibilità della cosa, essendo l'azione delittuosa avvenuta sotto la sorveglianza delle Forze dell'ordine, appostate nei pressi del negozio e non avendo i medesimi ancora caricato le due cassette in cui avevano riposto la merce sull'autovettura, non acquisendone, pertanto la piena disponibilità.

Con il secondo fa valere la falsa applicazione dell'art. 707 cod. pen.. Osserva che essendo stata esclusa l'aggravante della violenza sulle cose, in assenza di segni di effrazione, non può ritenersi che il possesso di un cacciavite, uno scalpello ed una chiave a croce integri il reato, essendo questo assorbito dalla circostanza aggravante non ritenuta. Con il terzo censura la falsa applicazione dell'art. 62 n.

4) cod. pen., rilevando che lo scarso valore dei beni oggetto della condotta, immediatamente restituiti al proprietario, nonché dell'art. 99, comma 4 cod. pen., non essendo adeguatamente motivata l'applicazione della recidiva, ritenuta sulla base dei meri precedenti penali. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte, infatti, spiega che all'atto dell'intervento delle forze dell'ordine la merce i correi avevano già riposto quanto sottratto in due cassette al di fuori del negozi, che si accingevano a caricare sull'auto, ciò comportando la almeno temporanea disponibilità della res furtiva (cfr. "Integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di 85 litri di gasolio, sottratti con un tubo dal serbatoio di una scuola materna, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva" Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018 Rv. 274016).

Il secondo motivo è manifestamente infondato. E' sufficiente ricordare che "L'assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. nel delitto di furto aggravato si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti risulti strettamente collegato all'uso degli stessi fatto dall'agente per la commissione del furto e, quindi, per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell'azione delittuosa e di detenzione attuatasi esclusivamente con l'uso necessario all'effrazione" (Sez. 2, Sentenza n. 5731 del 02/10/2019, dep. 13/02/2020, Rv. 278371;

Sez. 5, Sentenza n. 431 del 30/06/2015, dep. 08/01/2016, Rv. 265585), conservando, invece, in caso contrario, le fattispecie natura autonoma, come accaduto nell'ipotesi di specie. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte, infatti, motiva sulla maggiore pericolosità dell'imputato facendo riferimento non solo alla sussistenza di precedenti penali, ma alla gravità dei medesimi, tutti rivolti contro il patrimonio e comunque connotati da motivi di lucro, considerando che la ricaduta nello stesso tipo di reati dimostri la maggiore pericolosità dell'interessato, con motivazione del tutto adeguata.

Le medesime considerazioni di adeguatezza della motivazione si estendono al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, avendo la Corte correttamente osservato che il valore complessivo dei beni rubati (pari ad euro cinquecento) non è affatto minima e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, rappresenta fatto irrilevante l'immediata restituzione al proprietario. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso L1 19 gennaio 2022 Il Consi liere estensore Per il Pr Maura N din Francesco Ma Ai sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigli