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Ordinanza — n. 14633/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14633/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14633/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANZO PIETRO nato a PALERMO il 08/12/1980 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; Sanzo Pietro ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 n.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 54 , comma 2 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14633/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Lamenta la Corte abbia omesso di affrontare la valutazione concreta della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 62 bis cod. pen. per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate sulla base della mera constatazione della sussistenza di precedenti penali, senza valutazione degli elementi circostanziali della fattispecie concreta e senza far ricorso ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile.

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente considerazioni di protezione ambientale responsabilità per i danni ambientali inosservanza delle norme sulla competenza delitto preterintenzionale inquinamento accidentale

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 62 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate sulla base della mera constatazione della sussistenza di precedenti penali, senza valutazione degli elementi circostanziali della fattispecie concreta e senza far ricorso ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen..
art. 54 , comma 2 cod. proc. pen
Così deciso i149 gennaio 2022 Il Consigli re estensore Per il Pre idente Maura Na Francesco Fdhrh Ciampi Ai sensi dell'art. 54 , comma 2 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANZO PIETRO nato a PALERMO il 08/12/1980 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sanzo Pietro ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 n.

2) per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di energia elettrica, prelevandola dalla rete di proprietà dell'Enel, allacciandosi direttamente alla rete pubblica. Formula due motivi di impugnazione. Con il primo si duole del vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, per non avere la Corte territoriale adeguatamente valutato le circostanze del caso. Ricorda che l'immobile ove è stato rinvenuto l'allaccio contestato era stato oggetto di ripetute occupazioni abusive; che non è provato che il Sanzo fosse il fruitore dell'energia sottratta e che manca la certezza che il medesimo fosse presente nell'immobile tre mesi prima dell'accertamento.

Lamenta la Corte abbia omesso di affrontare la valutazione concreta della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 62 bis cod. pen. per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate sulla base della mera constatazione della sussistenza di precedenti penali, senza valutazione degli elementi circostanziali della fattispecie concreta e senza far ricorso ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata chiarisce come l'allaccio fornisse l'appartamento occupato dall'imputato, il quale si avvaleva dell'energia sottratta e che era presente nell'appartamento al momento del controllo. Le considerazioni svolte in questa sede appaiono del tutto prive del requisito del puntuale confronto con la motivazione. Il secondo motivo è inammissibile. Le circostanze attenuanti generiche, invero, sono state concesse sin dal primo grado di giudizio, quali equivalenti alla contestata aggravante. Il regime di bilanciamento non è impugnato dal ricorrente.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i149 gennaio 2022 Il Consigli re estensore Per il Pre idente Maura Na Francesco Fdhrh Ciampi Ai sensi dell'art. 54 , comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa Maura Nardin DEPOSITATO IN CA CELL