Ordinanza — n. 14632/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUSCIGLIO GIOVANNI nato a CROTONE il 10/12/1968 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; Trusciglio Giovanni ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe pronunciata che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt..56, 624, 625 nn.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 546, comma 2 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14632/2022 — snpen · Corte di Cassazione: e 7) cod. pen., per avere al fine di trarne profitto, posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di una lastra di metallo, dopo avere danneggiato con un martello una parte dell'edificio che la conteneva, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà (intervento della polizia giudiziaria). Formula un unico motivo, con cui fa valere il vizio di cui all'art. 606, comma 1 lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUSCIGLIO GIOVANNI nato a CROTONE il 10/12/1968 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trusciglio Giovanni ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe pronunciata che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt..56, 624, 625 nn.
2) e 7) cod. pen., per avere al fine di trarne profitto, posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di una lastra di metallo, dopo avere danneggiato con un martello una parte dell'edificio che la conteneva, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà (intervento della polizia giudiziaria). Formula un unico motivo, con cui fa valere il vizio di cui all'art. 606, comma 1 lett.
e) cod. proc. pen. per non essersi il giudice conformato agli obblighi motivazionali, non esplicitando il ragionamento probatorio, come chiarito dall'art. 546 comma 1, lett.
e) cod. proc. pen.. Il ricorso è inammissibile, in quanto connotato da assoluta genericità, essendo proposto un motivo che non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto e degli elementi che sorreggono la doglianza. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il ji9 gennaio 2022 Il Consigi estensore Per il F9residente Maura Nrdi Francesco Map4 Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvediriento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa Maura Nardin DEPOSITATO IN