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Ordinanza — n. 14622/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14622/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14622/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ALFIO nato a MESSINA il 29/11/1970 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Messina confermava la sentenza con cui il tribunale di Messina, in data 19.11.2019, aveva condannato Russo Alfio alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 582, 61, n. 10), c.p., in rubrica ascrittogli.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14622/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impL:cn2zione, non consente d ritenere il ricorrente medesimo immune da colpe nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Parole chiave

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risarcimento del danno civile perseguimento penale per diffamazione riscossione di pene pecuniarie risarcimento alle vittime di reati abbandono per lesioni personali lesione al piede
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ALFIO nato a MESSINA il 29/11/1970 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Messina confermava la sentenza con cui il tribunale di Messina, in data 19.11.2019, aveva condannato Russo Alfio alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 582, 61, n. 10), c.p., in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento dei benefici di cui agli arti:. 163 e 175, c.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di natura eminentemente fattuale e generiche, che si risolvono, peraltro, nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente, in realtà non si confronta (cfr. 2-3), dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impL:cn2zione, non consente d ritenere il ricorrente medesimo immune da colpe nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dello soeoe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.11.2021. Il Ccnsigliere Este so i ;._e - DEPOSITATO IN CAN LERIA cr