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Ordinanza — n. 14621/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal by the defendant before the court's ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14621/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defendant formally withdrew the request before the court's decision. Although the lower court had acquitted the defendant due to prescription, the defendant later renounced the appeal. The court ruled that this withdrawal rendered the appeal procedurally impossible to examine.

Regesto Legislator

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Art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant formally withdraws the request before the court's decision, thereby depriving the court of jurisdiction to examine the merits.

Parole chiave

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cassation appeal formal withdrawal inadmissibility procedural defect prescription defense condono delle spese procedurali procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p.
Pasqualino Reale, che rende il suddetto ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p.
Art. 616, c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende, che appare equo fissare in euro 500,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGNANELLI BRUNELLA nato a CASTELLIRI il 13/02/1958 avverso la sentenza del 29/01/2020 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Cassino, in riforma della sentenza con cui il giudice di pace di Sora, in data 26.1.2018, aveva condannato Pagnanelli Brunella alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato in rubrica ascrittole, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputata, per essere il reato estinto per sopravvenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili.

2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, deducendo plurimi vizi.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, nelle more, è pervenuta presso la cancelleria di questa sezione formale rinuncia al ricorso proposto dall'imputato Pagnanelli, con dichiarazione da quest'uitima debitamente sottoscritta, con firma autenticata dal difensore e procuratore speciale, avv. Pasqualino Reale, che rende il suddetto ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende, che appare equo fissare in euro 500,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.11.2021 Il Co;-,siliere Este sore Ifesidgite !/ i DEPOSITATO IN CANCE LEflIA 1 4 A