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Ordinanza — n. 14620/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14620/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14620/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA tt sul ricorso proposto da: CORASANITI MASSIMILIANO nato a PALERMO il 12/05/1971 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOtleter-aw -a4e-Paft-P, udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo riformava in senso favorevole all'imputato, limitatamente all'entità del trattamento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., la sentenza con cui il tribunale di Palermo, in data 15.10.2019, aveva condannato Corasaniti Massimiliano alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati fallimentari in rubrica ascrittigli.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14620/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017, personalmente dalla parte, senza l'ausilio del difensore tecnico abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato inammissibile, trattandosi cii ricorso proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con la procedura semplificata prevista dall'art. 610, co. 5 bis, c.p.p. (coerentemente inserito nel disegno del legislatore, dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, sempre con effetto dal 3 agosto del 2017).

Parole chiave

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motivi di cassazione diritto di ottenere una decisione ricorso straordinario per nullità ritiro dell'istanza giudiziaria clausola di coscienza rigetto provvisorio dell'opposizione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA tt sul ricorso proposto da: CORASANITI MASSIMILIANO nato a PALERMO il 12/05/1971 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOtleter-aw -a4e-Paft-P, udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo riformava in senso favorevole all'imputato, limitatamente all'entità del trattamento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., la sentenza con cui il tribunale di Palermo, in data 15.10.2019, aveva condannato Corasaniti Massimiliano alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati fallimentari in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, per omessa considerazione del disposto dell'art. 129, c.p.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, innanzitutto, perché proposto da soggetto non legittimato. Ed invero, come è noto, l'art. 1, co. 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha soppresso, con efficacia decorrente dal 3 agosto 2017, il periodo "Salvo che la parte non vi provveda personalmente," con cui si apriva il primo comma dell'art. 613, c.p.p. Ne consegue che nel processo penale vige ormai, a partire dalla data innanzi ;ndicata del 3 agosto 2017, la regola !:;econdo cui il giudizio davanti alla Corte di Cassazione può essere instaurato solo attraverso il patrocinio di un difensore tecnico, dotato di specifica abilitazione, in quanto, come recita la parte non abrogata del menzionato art. 613, co. 1, c.p.p., "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione".

Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017, personalmente dalla parte, senza l'ausilio del difensore tecnico abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato inammissibile, trattandosi cii ricorso proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con la procedura semplificata prevista dall'art. 610, co. 5 bis, c.p.p. (coerentemente inserito nel disegno del legislatore, dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, sempre con effetto dal 3 agosto del 2017).

Applicando tali principi al caso in esame, il ricorso di cui si discute va dichiarato inammissibile, perché proposto personalmente dall'imputato il 10.2.2021. Il ricorso va, altresì, dichiarato inammissibile, anche ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro: sentenze, come quella in esame„ pronunciate ai sensi dell'art. 599 bis, c,p.p.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa cielie ammende. Così deciso in Roma il 19.11.2021. Il Consigliere Estensore Il DE