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Ordinanza — n. 14619/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14619/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14619/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARINA LUCIA nato a SORA il 14/12/1976 avverso la sentenza del 16/07/2020 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Cassino confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Sora, in data 2.2.2018, aveva condannato Farina Lucia alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 582, c.p., in rubrica ascrittole.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14619/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Cassino confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Sora, in data 2.2.2018, aveva condannato Farina Lucia alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 582, c.p., in rubrica ascrittole.

Parole chiave

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risarcimento alle vittime di reati lesione alla spalla lesioni personali ricorso per risarcimento danni lesione al piede lesioni conseguenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARINA LUCIA nato a SORA il 14/12/1976 avverso la sentenza del 16/07/2020 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Cassino confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Sora, in data 2.2.2018, aveva condannato Farina Lucia alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 582, c.p., in rubrica ascrittole.

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla carente e inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di secondo grado.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto fondato su motivi che, in realtà, deducono vizi motivazionali, non scrutinabili in questa sede di legittimità. Ciò per due ordini di ragioni. Da un lato, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reati rientranti nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a);

b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n.

11. Dall'altro, le denunciate censure si risolvono in rilievi di natura eminentemente fattuale, non cnnerL in sede di legittimità.

4. Alia dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da coipa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). p.Q.m. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.11.2021. Il Consiglie Estensore Il de/te DEPOSITATO, IN CANCEL IA