Ordinanza — n. 14618/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDO ANTONIO nato a FOGGIA il 28/10/1979 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Torino, in data 12.2.2019, aveva condannato Cataldo Antonio alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 110, 582, 585, c.p., in rubrica ascrittogli.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14618/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio motivazione, in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 585, co. 1, c.p., e della contestata recidiva.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDO ANTONIO nato a FOGGIA il 28/10/1979 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Torino, in data 12.2.2019, aveva condannato Cataldo Antonio alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 110, 582, 585, c.p., in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio motivazione, in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 585, co. 1, c.p., e della contestata recidiva.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di natura eminentemente fattuale e generiche, che si risolvono, peraltro, nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente, in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. CorLe Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa deile ammende. Così dec:so in Roma il 19.11.20 -21 Il Consigliere ensore Ll. ide e -DEPOWATO,IN CANCE ER