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Ordinanza — n. 14609/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as lower court correctly applied Article 133 of the Penal Code regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14609/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Cirone Giampiero inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that generic mitigating circumstances should have been recognized, but the lower court correctly identified his prior criminal record as an obstacle under Article 133 of the Penal Code. The supreme court upheld this decision, ruling that assessing the merits of sentencing factors is prohibited in a jurisdictional review.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if it involves a manifestly unfounded evaluation of the sentencing record, as such assessments belong exclusively to the trial court's jurisdictional mandate.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances prior criminal record Article 133 Penal Code inadmissible appeal jurisdictional review limits motivi di cassazione ricorso per risarcimento danni attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 c.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172
133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez.
Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055
24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv.
Cass., Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013
256172; Cass., Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 22274 del 29/03/2012
257200; Cass., Sez. 6, n. 22274 del 29/03/2012, Rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRONE GIAMPIERO nato a TREBISACCE il 04/10/1993 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il tribunale di Pesaro, in data 18.6.2018, aveva condannato Cirone Giampiero alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in suo favore.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato e tale da involgere valutazioni sul merito del trattamento sanzionatorio, non consentite in questa sede di legittimità. La corte territoriale, infatti, ha correttamente individuato nell'esistenza a carico dell'imputato di precedenti penali, in uno con la mancanza di elementi da valutare positivamente, l'ostacolo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172; Cass., Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Rv. 257200; Cass., Sez. 6, n. 22274 del 29/03/2012, Rv. 252783).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.11.2021. Il Consigliere E t nsore nte DEPO