Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic factual grievances and lack of specific argumentative critique against lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Badjie Modou inadmissible. The appellant challenged the lower court's confirmation of a conviction for theft, alleging inadequate evaluation of procedural findings. The court rejected these claims as generic factual grievances that merely repeated arguments already dismissed on appeal without providing specific argumentative critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on generic factual grievances that fail to provide a specific argumentative critique of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADJIE MODOU nato il 28/12/1991 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Perugia confermava la sentenza con cui il tribunale di Perugia, in data 15.7.2020, aveva condannato Badjie Modou alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 588, c.p., in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali ad opera della corte territoriale.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di natura eminentemente fattuale e generiche, che si risolvono, peraltro, nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente, in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9.11.2021. Il Consigliere E. e :ore Il ri1el7te IN CANCELLERtA l