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Ordinanza — n. 14607/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic factual criticisms and lack of specific argumentation against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14607/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by D'Addio Assunta inadmissible and ordered her to pay procedural costs. The appellant challenged the conviction for insult and sentencing, alleging violations regarding the apparent reasoning and the amount of the sanction. The court rejected these claims as they consisted of generic factual criticisms that merely repeated arguments already dismissed in the appellate proceedings without providing a specific, reasoned critique of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on generic factual criticisms or merely reiterates arguments already rejected in the appellate judgment without offering a specific, reasoned critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic factual criticisms lack of reasoned critique appellate reasoning review procedural costs award motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609, comma 1, c.p.p.
Art. 616, c.p.p.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ADDIO ASSUNTA nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 27/08/1985 avverso la sentenza del 26/05/2020 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di S. Maria Capua Vetere confermava la sentenza con cui il giudice di pace di S. Maria Capua Vetere, in data 13.2.2019, aveva condannato D'Addio Assunta alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 582, c.p., in rubrica ascrittole.

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge in punto di motivazione apparente, con riferimento all'affermazione di responsabilità della prevenuta, e di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di natura eminentemente fattuale e generiche, che si risolvono, peraltro, nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione la ricorrente, in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rima il 19.11.2021. Il Consigliere E n e DEPOEITATO IN CANCELLERIA -17 1 4 j 022