Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic factual criticisms and lack of specific argumentation against lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Lippolis Lorenzo inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The appellant challenged the appellate court's decision regarding sentencing and mitigating circumstances, alleging inadequate evaluation of trial records. The court rejected these claims as generic factual criticisms that merely repeated arguments already dismissed in the second instance without providing specific, reasoned counter-arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is based on generic factual criticisms or mere repetition of arguments already rejected in the second instance, failing to provide a specific, reasoned critique of the lower court's motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPPOLIS LORENZO nato a SANTERAMO IN COLLE il 13/04/1955 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato la sentenza con cui il tribunale di Taranto, in data 24.10.2018, aveva condannato Lippolis Lorenzo alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale, nonché di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in suo favore.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di natura eminentemente fattuale e generiche, che si risolvono, peraltro, nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente, in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti„ in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.11.2021. Il Consigliere Esten re Il Prite te DEPOSITATO IN CA 10EL