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Ordinanza — n. 14605/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds violating specific requirement to state legal and factual reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14605/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to the absolute generality of the grounds raised by the appellant. The appellant challenged the appellate court's partial reform of a summary judgment, alleging violations of Articles 62 and 81 of the Penal Code without providing specific legal or factual reasons. The court ruled that such vague arguments fail to meet the strict requirements of Article 581, paragraph d), of the Code of Criminal Procedure, necessitating the dismissal of the appeal and the award of costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. d), c.p.p.; Art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific enumeration of the legal and factual reasons supporting the request, as required by the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement Code of Criminal Procedure specific legal reasons factual elements necessity summary judgment reform costs of proceedings motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62 c.p.
Art. 81 c.p.
Art. 581, lett. d), c.p.p.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per l'assoluta genericità dei motivi su cui si fondano, in violazione dell'art. 581, lett.
Art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGUSA ANGELO nato a PALERMO il 04/01/1979 avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo riformava parzialmente in senso favorevole al reo la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo, in data 13.12.2019, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato Ragusa Angelo alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione al disposto degli artt. 62 e 81, c.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per l'assoluta genericità dei motivi su cui si fondano, in violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che il relativo atto scritto contenga, a pena di inammissibilità, l'enunciazione specifica, tra l'altro, "dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito anche dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.11.2021. Il Consigliere Este ente DE