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Ordinanza — n. 14604/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14604/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14604/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINA MASSIMO nato a VARESE il 21/09/1978 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 16.7.2019, aveva condannato Mina Massimo alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 494, c.p., in rubrica ascrittogli.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14604/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 16.7.2019, aveva condannato Mina Massimo alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 494, c.p., in rubrica ascrittogli.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale sanzione sostitutiva cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINA MASSIMO nato a VARESE il 21/09/1978 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 16.7.2019, aveva condannato Mina Massimo alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 494, c.p., in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale, anche con riferimento a prove decisive assunte nel giudizio di primo grado. Con memoria dell'8.11.2021, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia dell'imputato„ avv. Alberto Caleffi, insiste per l'accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di natura eminentemente fattuale e generiche, che si risolvono, peraltro, nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente, in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.11.2021. Il Consigliere E Il Pr idente / D 'EP C S ATO