Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic factual criticisms and lack of specific argumentation against lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Rosca Eduard inadmissible. The appellant argued for the annulment of the conviction for attempted aggravated theft, citing violations regarding the uniqueness of acts and the classification of mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic factual criticisms that merely repeated arguments already dismissed on appeal without providing specific, reasoned counter-arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56 c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on generic factual criticisms or mere repetition of lower court arguments are inadmissible as they fail to constitute a specific, reasoned critique of the judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSCA EDUARD nato a CHISINAU( MOLDAVIA) il 24/07/1975 avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 13.3.2019, aveva condannato Rosca Eduard alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di tentato furto aggravato, in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge in punto di insussistenza dell'univocità degli atti, ai sensi dell'art. 56, c.p., nonché di mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, piuttosto che di equivalenza, rispetto alle ritenute circostanze aggravanti e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di natura eminentemente fattuale e generiche, che si risolvono, peraltro, nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente, in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.11.2021. Il C