Ordinanza — n. 14601/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRENTOnel procedimento a carico di: SBITI RAYANE nato a TRENTO il 11/06/1996 avverso la sentenza del 20/05/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trento, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Trento, in data 29.3.2019, aveva condannato Sbiti Rayane alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 624, c.p., in rubrica ascrittogli, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per remissione di querela.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14601/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trento, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Trento, in data 29.3.2019, aveva condannato Sbiti Rayane alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 624, c.p., in rubrica ascrittogli, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per remissione di querela.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRENTOnel procedimento a carico di: SBITI RAYANE nato a TRENTO il 11/06/1996 avverso la sentenza del 20/05/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trento, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Trento, in data 29.3.2019, aveva condannato Sbiti Rayane alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 624, c.p., in rubrica ascrittogli, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per remissione di querela.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Trento, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con particolare riferimento al mancato riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 7), c.p., contestata in fatto, che rende il reato per cui si procede perseguibile d'ufficio.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. Evidente l'errore di diritto in cui è incorso il pubblico ministero. Non considera, infatti, il ricorrente che il giudice di primo grado aveva pronunciato sentenza di condanna nei confronti dell'imputato, ritenendo il reato per cui si procede non aggravato dalla circostanza di cui all'art. 625, co. 1, n. 7), c.p. Sarebbe stato onere del pubblico ministero appellare la suddetta sentenza, per impedire il passaggio in giudicato sul punto della decisione di primo grado. Ciò non è avvenuto, con conseguente impossibilità di rimettere in discussione la questione di diritto in sede di legittimità, essendo divenuta irrevocabile la decisione del giudice di primo grado sulla qualificazione giuridica del fatto, in termini di furto non aggravato dalla menzionata circostanza. Decisione che, giova evidenziare, nemmeno l'imputato contestava, posto che il suo appello era incentrato esclusivamente sul mancato riconoscimento in suo favore della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4), c.p.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del PG. Così deciso in Roma il 19.11.2021. Il Consigliere Estensore 'dente DEPOSITATO IN CA LLERIA Oogg