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Ordinanza — n. 14599/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14599/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14599/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPUSA LIUBA nato a HINCESTI( MOLDAVIA) il 17/09/1971 avverso la sentenza del 13/05/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trento confermava la sentenza con cui il tribunale di Trento, in data 8.2.2019, aveva condannato Papusa Liuba alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto in rubrica ascrittole.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14599/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione verosimiglianza dei motivi d'asilo allegazioni insufficientemente motivate ammende per infrazione procedurale procedimento di controllo degli aiuti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPUSA LIUBA nato a HINCESTI( MOLDAVIA) il 17/09/1971 avverso la sentenza del 13/05/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trento confermava la sentenza con cui il tribunale di Trento, in data 8.2.2019, aveva condannato Papusa Liuba alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto in rubrica ascrittole.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cessazione l'imputata, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di natura eminentemente fattuale e generiche, che si risolvono, peraltro, nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione la ricorrente, in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1 11.2021. Il Consiglieres (E s. e l edente D EP iTATO IN