Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic factual grievances and lack of specific argumentation against lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Franiuc Roxana Ancuta inadmissible. The appellant challenged the appellate court's partial reform of her conviction, citing inadequate evaluation of procedural findings and failure to recognize specific mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic factual grievances that merely repeated arguments already dismissed on appeal without providing a specific, reasoned critique of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) e b), c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if it is based on generic factual grievances or lacks specific argumentation against the lower court's reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANIUC ROXANA ANCUTA nato a RADAUTI( ROMANIA) il 28/04/1983 avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino riformava parzialmente in favore dell'imputato la sentenza con cui il tribunale di Torino, in data 16.3.2015, aveva condannato Franiuc Roxana Ancuta alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica a lei ascritti.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale, nonché di mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di natura eminentemente fattuale e generiche, che si risolvono, peraltro, nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione la ricorrente, in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.11.2021. Il Consigliere Est s re si ente DEPOSITATO IN C ELLERIA '?