Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14597/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive grounds already rejected by lower courts on aggravated theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14597/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Fiandaca Michele Eros inadmissible. The lower court had already rejected the claim for a mitigating circumstance regarding minor damage, finding the economic loss to the energy provider significant. The Supreme Court ruled that the new arguments were merely repetitive of those previously dismissed, rendering them unscrutiniable at the stage of legality review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616, c.p.p.; Art. 62, n. 4, c.p.: The cassation court declares an appeal inadmissible when the grounds raised are merely repetitive of those already rejected by the lower court on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility repetitive grounds review mitigating circumstance theft stage of legality review economic damage assessment danneggiamento d'impianti elettrici sanzioni pecuniarie ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616, c.p.p.
Art. 62, n. 4, c.p.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. I, 3.12.2010, n. 2663
Cass., sez. I, 3.12.2010, n. 2663, rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIANDACA MICHELE EROS nato a CALTANISSETTA il 23/08/1991 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza con cui il tribunale di Caltanissetta, in data 22.1.2019, aveva condannato Fiandaca Michele Eros alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato di energia elettrica, in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto con esso vengono prospettate censure, peraltro meramente reiterative di quelle già disattese dalla corte territoriale, attinenti al rnerito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in questa sede di legittimità. La corte territoriale, del resto, da un lato, ha escluso la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., evidenziando, sulla base di una valutazione né irrazionale, né arbitraria, che, in considerazione del pregiudizio economico causato all'ente erogatore dell'energia elettrica (pari a euro 5.135,81), il danno non può ritenersi di lieve entità (né l'imputato ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, la sussistenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'affermazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui invoca il riconoscimento: cfr. Cass., sez. I, 3.12.2010, n. 2663, rv. 249548).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.11.2021. Il Consigliere E tensore Il P sidente DEPOSITATO IN CA ELLERIA