Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded claim regarding alternative procedure consent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Arrouch Loubna inadmissible for being manifestly unfounded. The appellant argued that the lower court failed to ascertain her actual consent to the alternative procedure used to define the proceedings against her. The court rejected this claim because the request for the application of the penalty was formally presented in her name by her defense attorney on July 21, 2020, in strict compliance with Article 446, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 446, co. 3 c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible when the alleged violation of law is manifestly unfounded, particularly when the procedural request was validly executed by the defense attorney in the name of the accused.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA L sul ricorso proposto da: ARROUCH LOUBNA nato il 15/08/1988 avverso la sentenza del 22/07/2020 del TRIBUNALE di MILANO-ciet~o+se-a4e-paft i ; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., il tribunale di Milano applicava nei confronti di Arrouch Loubna la pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in concorso in rubrica ascrittole.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge in ordine al mancato accertamento dell'effettiva volontà della prevenuta di accedere al rito alternativo, attraverso il quale è stato definito il procedimento a suo carico.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da un motivo manifestamente infondato. E invero, come si evince dagli atti, consultabili in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, l'istanza di applicazione della pena è stata presentata in nome e per conto dell'imputata, in data 21.7.2020, dall'avv. Massimiiano D'Alessio, del Foro di Milano, nella sua qualità di difensore e di procuratore speciale della prevenuta, conformemente alla previsione di cui all'art. 446, co. 3, c.p.p.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.11.2021. Il Consigliere E ensore Il dente DEPOSITATO IN CA .LLERIA