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Ordinanza — n. 14592/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic merit-based criticisms and failure to argue quasi-flagrancy under Art. 380 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14592/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding aggravated theft, alleging violations of law and inadequate assessment of quasi-flagrancy under Article 380 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these grounds as generic merit-based criticisms that merely repeated arguments already dismissed on appeal without providing specific, reasoned arguments against the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 380 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists of generic criticisms of merit that fail to provide specific, reasoned arguments against the lower court's decision, particularly when they merely repeat arguments already rejected on appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal quasi-flagrancy generic merit criticism Art. 380 c.p.p. failure to argue revisione in materia penale riesame dell'entità pena modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 380 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANEVE MASSIMO nato a TARANTO il 13/06/1980 avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, riformava parzialmente, in senso favorevole all'imputato la sentenza con cui il tribunale di Taranto, in data 10.1.2018, aveva condannato Laneve Massimo alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, con riferimento al delitto di furto aggravato in concorso, violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali operata dal giudice di appello, anche in ordine al disposto dell'art. 380, c.p.p., in tema di quasi flagranza.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure, eminentemente di merito e generiche, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente, in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.11.2021. Il Consigliere Estensore Il idente DEPOSITATO I