Cassation appeal dismissed for generic grounds violating specific requirement to state legal and factual reasons in writing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the legal and factual grounds supporting his request. The appellant argued for a different qualification of the fraudulent bankruptcy crime, but the court found the reasons too general. Consequently, the appeal was rejected under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, co. 1, lett. d), c.p.p.; Art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are articulated in a wholly generic manner, failing to specify the legal and factual reasons supporting the request.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERINI RICCARDO nato a ROMA il 20/06/1954 avverso la sentenza del 14/09/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma dichiarava inammissibile, per genericità, l'appello proposto avverso la sentenza con cui il tribunale di Latina, in data 3.6.2015, aveva condannato Verini Riccardo alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge penale e vizio di motivazione, con riferimento alla possibilità di qualificare il fatto per cui si procede in termini di bancarotta semplice ovvero di tenuità.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché redatto in guisa tale da integrare la violazione dell'art. 581, co. 1, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati in forma specifica, a pena di inammissibilità, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa, quando i motivi, come quelli in esame, sono articolati in maniera del tutto generica, al pari dei motivi di appello.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.11.2021. Il Consigliere stensore I esident