Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic merit-based criticisms already rejected in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Verde Michele against the Second Instance Court's partial reform of his conviction inadmissible. The appellant argued for inadequate evaluation of mitigating circumstances and excessive sentencing, but the Court found these grounds to be generic and purely merit-based. Consequently, the appeal was rejected because it merely reiterated arguments already dismissed during the second instance proceedings without providing a specific, reasoned critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, c.p.p.; Art. 364, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is based on generic criticisms of the merits that merely repeat arguments already rejected by the court of second instance without offering a specific, reasoned argumentative critique.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDE MICHELE nato a CESA il 08/09/1963 avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato la sentenza con cui il tribunale di S. Maria Capua Vetere, in data 30.3.2018, aveva condannato Verde Michele alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato continuato, in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione da parte del giudice di appello delle risultanze processuali e dei mancato riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p., nonché delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza piuttosto che di equivalenza, rispetto alla ritenuta circostanza aggravante.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure eminentemente di merito e generiche, anche in punto di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente, in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.11.2021. Il Consigliere Este Il residente DEPOSITATO IN CA ELLERIA Aoggi