Ordinanza — n. 14586/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VITOLO LUIGI nato a NAPOLI il 07/11/1982 LONGOBARDO ANTONIO nato a NAPOLI il 02/06/1992 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Cassino, in data 5.6.2019, aveva condannato Vitolo Luigi e Longobardo Antonio, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 110, 497 bis, co. 1, c.p., in rubrica loro ascritto. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi ad essi comuni, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta configurabilità del delitto per cui si procede e al mancato riconoscimento in loro favore della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p. 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché fondati su censure eminentemente di merito e generiche, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione i ricorrenti, in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.11.2021. Il Consiglier E nsore ente DEPOSITATO IN CANCE.MERIA 1 4 h 022 ---------
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14586/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Cassino, in data 5.6.2019, aveva condannato Vitolo Luigi e Longobardo Antonio, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 110, 497 bis, co. 1, c.p., in rubrica loro ascritto. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi ad essi comuni, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta configurabilità del delitto per cui si procede e al mancato riconoscimento in loro favore della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p. 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché fondati su censure eminentemente di merito e generiche, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione i ricorrenti, in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.11.2021. Il Consiglier E nsore ente DEPOSITATO IN CANCE.MERIA 1 4 h 022 ---------